Sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito:
*Sono esclusi gli organi e le amministrazioni dello Stato (compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica), dei Comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle Comunità montane, delle Province e delle Regioni.
La legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016, art. 1, co.2) ha esteso la detrazione delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche, realizzati entro il 2021. Per questi interventi le detrazioni possono raggiungere il livello del 75% e dell’85% a seconda che gli stessi interventi determinino il passaggio, rispettivamente, ad una classe o a due classi di rischio inferiore.
La legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016, art. 1, co.2) ha esteso la detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (L. 917/1986, art. 16-bis, co. 1, lett. i) sulle parti comuni di edifici condominiali, realizzati entro il 2021. Per gli interventi condominiali le detrazioni possono raggiungere il livello del 70% e del 75% a seconda che gli stessi interventi, rispettivamente, interessino più del 25% della superfice disperdente lorda, o che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. MISE 26/6/2015.
Possono rientrare in questa categoria lavori come:
Con l’introduzione del Sismabonus sono stati previsti per gli interventi trainanti limiti di spesa differenziati in base al numero di immobili che fanno parte dell’edifico. Superbonus solo per gli edifici ad uso residenziale per la maggior parte della superficie. Agevolazioni “ristrette” per i proprietari unici di immobili con più unità singolarmente accatastate.
Il Superbonus come risulta dalla lista degli interventi, è destinato: