Facciamo un po’ di chiarezza sul Bonus Rilancio.
L’articolo 119 introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomini, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.
Nello specifico:
- incrementa al 110% l’aliquota di detrazione e riguarda principalmente la riqualificazione energetica degli edifici , per interventi di riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento.
- indica i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della spettanza della detrazione con riferimento agli interventi di ecobonus. Nel loro complesso, devono assicurare, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica-A.P.E.
- introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici riguardanti: adozione di misure antisismiche, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2); interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici;
- stabilisce che le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
L’articolo 121 invece consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi. Le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio
- efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici